Esonero dal Servizio

 

 

Carissimo Presidente,

la nuova legge sull'esonero dal servizio per i pubblici dipendenti usufruibile negli anni 2009 - 2010 - 2011 potrebbe portare beneficio anche all'A.D.M.I.
Infatti se l'Associazione rientra tra quelle previste dalla legge (volontariato) oppure se si riuscirà a farla omologare, si potrebbe usufruire di personale in maniera gratuita, colleghi che, prossimi alla pensione ed in possesso minimo di 35 anni di contributi,intendono restare ancora operativi fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio usufruendo di un bonus del 70% dell'ultimo stipendio che,seppure inferiore di poco a quello che prenderebbe se optassero per il pensionamento effettivo, tuttavia potrebbero essere appetibili in considerazione del fatto che operando in via di esonero si raggiungono i 40 anni di contributi praticamente gratis.
Ovviamente sono scelte personali difficili da indirizzare ma se si considera
l'alto numero di potenziali beneficiari non è escluso che la cosa possa trovare
buona accoglienza.
Inoltre i possibili aderenti sarebbero sparpagliati su tutto il territorio nazionale per cui l'A.D.M.I. potrebbe trovare ulteriore slancio e visibilità.

Le domande dovrebbero essere inoltrate entro il 1 marzo di ogni anno, per cui per il 2009 la vedo difficile dato che ancora l'istituto non è partito per cui molte sono le incertezze.
Viceversa se si comincia a lavorarci,il 2010 potrebbe essere l'anno dell'avvio.
Ricapitolando la prima cosa che si dovrebbe fare,ovviamente se si pensa di sfruttare questa opportunità, è quella di verificare se l'A.D.M.I. rientra tra le organizzazioni di volontariato o simili che possono beneficiare della normativa ed in caso negativo,attivarci per l'iscrizione. Non dovrebbe essere difficile visti gli attestati raccolti dall'associazione in tanti anni di attività!

La circolare da “studiare” è la n.10 del Ministero dell'Innovazione di Renato Brunetta che spiega bene tutta la questione.
A presto.
Aldo

 

Il tuo invito ad analizzare bene le possibilità che offre questa normativa, che tanto interesse ha suscitato in diversi colleghi già pronti ad impegnarsi nel volontariato, l'abbiamo girato al collega di Pisa Amodeo - Socio Fondatore A.D.M.I. che ci rende partecipi delle ultime novità.

CIRCOLARE N. 11del 19 febbraio 2009 ESONERO DAL SERVIZIO

Circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, relativa alla disciplina dell'esonero dal servizio introdotta dall'art. 72 della legge n.133/2008.

OGGETTO: Art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133. Esonero dal servizio.

L'art. 72, commi 1-6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, recanti “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ha introdotto l'istituto dell'esonero dal servizio che il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, può chiedere nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Considerata la complessa e la delicatezza della materia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha fornito con circolare n. 10 del 28 ottobre 2008, consultabile sul sito www.funzionepubblica.it alcune indicazioni in merito all'interpretazione delle sopraccitate disposizioni normative al fine di favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'applicazione dell'istituto in questione.

Al riguardo si ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni aspetti salienti della disciplina del nuovo istituto dell'esonero dal servizio.

L'art. 72 prevede che l'esonero dal servizio può essere richiesto dal personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La domanda di collocamento nella posizione di esonero è irrevocabile e deve essere presentata dal dipendente all'Amministrazione di appartenenza entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nel corso del medesimo anno egli maturi il richiesto requisito minimo di anzianità contributiva, pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità.

Pertanto, la data iniziale del periodo di esonero non può essere antecedente a quella in cui il

dipendente matura il richiesto requisito minimo.

L'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte

dell'Amministrazione che procederà ad accogliere o meno l'istanza sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative tenendo conto anche del parere espresso dal responsabile della struttura nella quale il richiedente presta il servizio ed avendo riguardo alle indicazioni ed ai criteri espressi dal Dipartimento del Funzione Pubblica nella predetta circolare n. 10 del 28 ottobre 2008 che qui si richiamano.

La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro fino ad un massimo di cinque anni.

Pertanto, il dipendente esonerato dal servizio non può instaurare rapporti di lavoro con altri soggetti pubblici o privati escludendoci in tal modo la possibilità di cumulo di impieghi.

Durante il periodo di esonero, invece, come espressamente previsto dal comma 5 della sopraccitata disposizione normativa, il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purchè non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati e purchè dall'esercizio di tale attività lavorativa non derivi pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

E' consentito, ed anzi incentivato, lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime, ma un istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini di una progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, può essere disposto dall'Amministrazione per la durata massima di un quinquennio.

Particolare attenzione deve essere riservata al trattamento economico spettante al dipendente durante il periodo di esonero.

Il comma 3 dell'art. 72 prevede, infatti, che il personale collocato in posizione di esonero ha diritto ad un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

La misura del trattamento economico temporaneo è, peraltro, elevata al 70% nel caso in cui, durante il periodo di esonero, il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e gli altri soggetti individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto in data 5 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 296 del 19 dicembre 2008.

Al termine del periodo di esonero il dipendente conseguente il trattamento di pensione che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio o per raggiunti limiti di età o per aver maturato l'anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

Peraltro, fermo restando il diritto a pensione deve essere stabilita la sua decorrenza ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettere a) e b) della legge 247/2007.

 
Noi aggiungiamo che è necessario organizzare in tutte le sedi periferiche, sin da ora, una sezione dell'associazione che possa dare ai colleghi, volenterosi di cimentarsi nel volontariato, l'opportunità di scegliere se usufruire dell'Esonero dal Servizio.